In caso di separazione o divorzio il versamento dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non libera il debitore (solitamente il padre), sussistendo un titolo esecutivo dal contenuto chiarissimo, efficace sino all’intervento del Giudice che in sede di divorzio o di modifica delle condizioni di divorzio o di separazione lo può rivedere (o sostituire).
Il pagamento direttamente a mani del maggiorenne dell’assegno di mantenimento infatti è considerato una sorta di eccezione rispetto al principio generale per cui il genitore convivente ha la legittimazione attiva a richiedere il pagamento del contributo all’altro genitore; tale modalità, per avere efficacia estintiva, deve dunque essere disposta dal Giudice a seguito di ricorso per modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Il padre debitore e separato o divorziato, che abbia versato erroneamente (ma coscientemente) l’assegno al figlio maggiorenne prima del provvedimento del Giudice, potrà tentare di difendersi in sede esecutiva, dimostrando che la madre ha approfittato del pagamento fatto a favore del maggiorenne oppure l’ha ratificato.
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