costi separazione e divorzio

costi separazione e divorzio

 

1 SEPARAZIONE CONSENSUALE MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 n.132, conv. in legge n.162/2014, la convenzione di negoziazione assistita (con l’assistenza di almeno un avvocato per parte) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale. L’accordo raggiunto a seguito della citata convenzione produce gli effetti, e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito  di convenzione di negoziazione assistita, è trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per la trasmissione dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando ritiene che l’accordo raggiunto risponde all’interesse dei figli, lo autorizza con conseguente successiva trasmissione da parte dell’avvocato dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato.

Nei casi di cui non si ha il “passaggio” in Tribunale, con la conseguenza che, stante l’assenza di una fase giudiziale (presupposto essenziale per una prestazione giudiziale è che il mandato sia esplicato in un giudizio, davanti al giudice), per il compenso dell’avvocato la tabella 26 del d.m. n.55/2014 relativa alle prestazioni di assistenza stragiudiziale prevede per le controversie di valore indeterminato (come sono le cause di separazione/divorzio) un compenso minimo di € 1.654,00.

Ora, in virtù delle ultime leggi in materia è consentito al cliente ed all’avvocato prevedere preventivamente un compenso di importo diverso, atteso che la pattuizione tra le parti prevale sugli importi tariffari di cui al dm n.55 del 2014.

Chiama subito per conoscere le nostre convenienti tariffe ovvero per avere subito un preventivo.

2 SEPARAZIONE CONSENSUALE CON RICORSO AL TRIBUNALE

Il costo della separazione varia a seconda che la stessa sia consensuale o giudiziale. Se i coniugi raggiungono un punto di incontro sugli aspetti personali ed economici del loro matrimonio, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento e l’affidamento dei figli, ecc., allora si parla di separazione consensuale. In tal caso, è possibile preparare un ricorso congiunto da depositare in tribunale. Se all’udienza di comparizione il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice omologa l’accordo qualora ritenga le condizioni stabilite dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli. In caso contrario, indica le modifiche da apportare. Il decreto di omologazione, una volta emesso, ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di Stato civile. Ciò premesso, occorre dire che in caso di separazione consensuale la procedura è molto più semplice, di conseguenza il compenso che in genere gli avvocati mediamente applicano parte da un minimo di 800/1000 euro, a cui si aggiunge il contributo unificato (ossia la tassa per attivare la procedura) pari a 43 euro. Tale importo, tuttavia, lievita notevolmente se si tratta di separazione giudiziale che richiede, invece, molto più tempo e il compenso del legale (uno per coniuge) può anche superare i 5.000 euro a cui si aggiunge sempre un contributo unificato, ma questa volta di 98 euro.

Ora, in virtù delle ultime leggi in materia è consentito al cliente ed all’avvocato prevedere preventivamente un compenso di importo diverso, atteso che la pattuizione tra le parti prevale anche sugli importi tariffari di cui al dm n.55 del 2014

Chiama subito per conoscere le nostre convenienti tariffe ovvero per avere subito un preventivo.

3 DIVORZIO CONGIUNTO MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 n.132, conv. in legge n.162/2014, la convenzione di negoziazione assistita (con l’assistenza di almeno un avvocato per parte) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione congiunta del loro divorzio. L’accordo raggiunto a seguito della citata convenzione produce gli effetti, e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di divorzio.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito  di convenzione di negoziazione assistita, è trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per la trasmissione dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando ritiene che l’accordo raggiunto risponde all’interesse dei figli, lo autorizza con conseguente successiva trasmissione da parte dell’avvocato dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato.

Nei casi di cui non si ha il “passaggio” in Tribunale, con la conseguenza che, stante l’assenza di una fase giudiziale (presupposto essenziale per una prestazione giudiziale è che il mandato sia esplicato in un giudizio, davanti al giudice), per il compenso dell’avvocato la tabella 26 del d.m. n.55/2014 relativa alle prestazioni di assistenza stragiudiziale prevede per le controversie di valore indeterminato (come sono le cause di separazione/divorzio) un compenso minimo di € 1.654,00.

Ora, in virtù delle ultime leggi in materia è consentito al cliente ed all’avvocato prevedere preventivamente un compenso di importo diverso, atteso che la pattuizione tra le parti prevale sugli importi tariffari di cui al dm n.55 del 2014.

Chiama subito per conoscere le nostre convenienti tariffe ovvero per avere subito un preventivo.

4 DIVORZIO CONGIUNTO CON RICORSO AL TRIBUNALE

Il costo del divorzio varia a seconda che lo stesso sia congiunto o giudiziale. Se i coniugi raggiungono un punto di incontro sugli aspetti personali ed economici del loro matrimonio allora si parla di divorzio congiunto. In tal caso, è possibile preparare un ricorso congiunto da depositare in tribunale. Se all’udienza di comparizione il tentativo di conciliazione fallisce, il Tribunale in forma collegiale pronuncia la sentenza di divorzio qualora ritenga che le condizioni stabilite dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli. In caso contrario, indica le modifiche da apportare. Il sentenza, una volta emessa, ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere annotata in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di Stato civile. Ciò premesso, occorre dire che in caso di divorzio congiunto la procedura è molto più semplice, di conseguenza il compenso che in genere gli avvocati mediamente applicano parte da un minimo di 1000 euro, a cui si aggiunge il contributo unificato (ossia la tassa per attivare la procedura) pari a 43 euro. Tale importo, tuttavia, lievita notevolmente se si tratta di divorzio giudiziale che richiede, invece, molto più tempo e il compenso del legale (uno per coniuge) può anche superare i 5.000 euro a cui si aggiunge sempre un contributo unificato, ma questa volta di 98 euro.

Ora, in virtù delle ultime leggi in materia è consentito al cliente ed all’avvocato prevedere preventivamente un compenso di importo diverso, atteso che la pattuizione tra le parti prevale anche sugli importi tariffari di cui al dm n.55 del 2014

Chiama subito per conoscere le nostre convenienti tariffe ovvero per avere subito un preventivo.