Spese straordinarie in caso di separazione o divorzio: al via le Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano

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Spese straordinarie in caso di separazione o divorzio: al via le Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano

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Spese straordinarie in caso di separazione o divorzio: al via le Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano

È noto che molto del contenzioso in materia di separazione e divorzio  ha ad oggetto quelle che  sono indicate come c.d. spese straordinarie. Le Linee guida lombarde si fanno carico di individuare in casi di separazione o divorzio «una prassi condivisa» che «possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto della crisi familiare».
Innovativo, in primo luogo, il coinvolgimento della Corte di Appello (gli altri “Protocolli” sono stati conclusi dai singoli Tribunali) il ché fa presumere innanzitutto un’estensione delle Linee Guida appena approvate anche a Giudici di primo grado diversi da quelli meneghini.

Modalità per le singole scelte. Viene poi tracciata una distinzione dogmatica tra assegno di mantenimento periodico per il coniuge separato o divorziato e collocatario, destinato «a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita … (vitto, mensa, spesa di casa, abbigliamento, spese di cancelleria ricorrenti nell’anno, medicinali da banco)» e spese extra assegno, definite come quelle che «presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)».
Le Linee Guida precisano chein caso di separazione o di divorzio le modalità con cui dovranno essere fatte le singole scelte, distinguendo tra quelle che riguardano i figli minorenni e quelle che riguardano i maggiorenni non economicamente autosufficienti; le scelte relative ai primi «devono sempre essere concordate dai genitori, salvo che ci sia un affido super esclusivo»; quelle relative ai secondi «devono essere sempre necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori», così introducendosi, in maniera coerente con l’impianto normativo, la necessità dell’accordo trilaterale.

Spese da “da concordare”. Chiara, poi, la distinzione tra spese che devono essere preventivamente concordate da coniugi separati (p.e.: spese scolastiche di istituti privati, cure mediche presso strutture private, etc.) e spese che non devono essere precedute dall’accordo tra i genitori (p.e.; tasse scolastiche di istituti pubblici, tickets sanitari) ma solo documentate.
Per le spese “da concordare”, il genitore separato che intende effettuare la spesa dovrà inviare richiesta scritta all’altro che potrà esprimere il proprio dissenso, motivato, entro 10 giorni; in difetto «il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta». Per le spese approvate (e per quelle che non devono essere concordate) il genitore anticipatario dovrà inviare all’altro la documentazione «comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla richiesta».
Le Linee Guida saranno presentate ufficialmente il prossimo 11 dicembre nel corso di un evento che si terrà nei locali del Tribunale di Milano.

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