Separazione: quando l’ex coniuge non vuole più pagare il mutuo

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Separazione: quando l’ex coniuge non vuole più pagare il mutuo

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Separazione: l’ex coniuge non vuole più pagare il mutuo

Può capitare che in sede di separazione consensuale si ponga il problema della attribuzione della casa coniugale, per l’acquisto della quale i coniugi abbiano stipulato un mutuo cointestato.

In particolare, rileva la questione della uscita di un coniuge dal contratto, in quanto non più interessato a sostenere i costi rivenienti dal mutuo giusta intervenuta separazione.

Ciò accade quando il coniuge che intende svincolarsi dal contratto reclami la necessità di prendere in locazione un altro immobile, o, più semplicemente, faccia valere l’avvenuta attribuzione all’altro coniuge del diritto di proprietà della casa coniugale o del diritto personale di godimento di abitazione della stessa.

Occorre a tal proposito ricordare che talvolta il pagamento delle rate residue di mutuo può essere imposto dal giudice stesso, come forma di contribuzione dell’ex coniuge al mantenimento dei figli: “In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto” (Cass. civ., 3 settembre 2013, n. 20139).

Tale soluzione, tuttavia, non porta con sé l’effetto – desiderato dall’ex coniuge – di uscire dal contratto di mutuo. Semplicemente, si limita a prendere atto della perdurante corresponsione della rata per abbassare la determinazione dell’assegno di mantenimento.

Inoltre, la banca è soggetto estraneo al verbale di separazione e, in caso di inadempimento del marito, potrebbe agire anche nei confronti della moglie assegnataria, in quanto pur sempre cointestataria del mutuo a suo tempo stipulato.

Detto accordo tra i coniugi, rispetto all’istituto di credito, si configura infatti come un accollo interno e, come tale, inopponibile al creditore che non vi ha aderito, ovvero alla Banca.

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