Il diritto agli assegni familiari segue particolari regole quando sopraggiunge nella vita familiare una separazione legale, un divorzio, un affidamento congiunto dei figli.
Nei casi di affidamento congiunto concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all’accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla corresponsione dell’assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori.
In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari.
In caso di contrasto tra i coniugi che si separano o divorziano viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare. Ciò è stabilito dalla circolare Inps n. 210 del 1999 ed l’art. art. 9 della Legge 903 del 1977.
Separati&divorzia