Perdita dell’assegno di divorzio se il coniuge convive

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Perdita dell’assegno di divorzio se il coniuge convive

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Perdita dell’assegno di divorzio se il coniuge convive

In tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, il parametro della cd. “adeguatezza dei mezzi” rispetto al tenore di vita goduto, da uno dei coniugi, durante il matrimonio viene meno di fronte all’instaurazione, da parte di costui, di una nuova famiglia, ancorché di fatto.

E’ questo il principio di diritto posto in materia di divorzio alla base alla nota sentenza della Suprema Corte 18 novembre 2013, n. 25845.

Dovendosi tenere in debito conto tutti gli elementi patrimoniali suscettibili di permettere l’esatta individuazione della posizione dei coniugi a seguito del divorzio, la giurisprudenza  é orientata nel dare rilievo agli apporti derivanti al coniuge beneficiario dell’assegno da parte del convivente more uxorio. Si ritiene, difatti, che in sede di accertamento del diritto all’assegno, la convivenza e, quindi, la prestazione di assistenza di tipo coniugale ad opera del “convivente” medesimo, costituisce elemento valutabile in ordine alla disponibilità del richiedente di “mezzi adeguati” rispetto al parametro – appunto – rappresentato dal tenore di vita goduto prima del divorzio o separazione, ovvero durante le nozze; naturalmente, dovrà trattarsi di apporti derivanti da una convivenza avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità. Nello specifico, invero, detti apporti possono condurre, a seconda (ovviamente) della loro misura, a ridurre o ad escludere del tutto il diritto de quo. Di conseguenza, una convivenza priva del requisito della stabilità non potrà avere effetto alcuno sull’esclusione e/o sulla riduzione del contributo al mantenimento.

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