I modelli offerti dalla L. n. 162/2014 di divorzio o separazione mediante negoziazione assistita dagli avvocati non hanno ancora trovato nella prassi applicativa l’utilizzo che meritano. È pur vero che il lasso di tempo intercorso dall’entrata in vigore della legge è ancora contenuto, ma contro la diffusione dei nuovi istituti ha sicuramente giocato la resistenza della classe forense, sempre troppo prudente allorquando vi sia da utilizzare un nuovo strumento, giacché per utilizzarlo occorre prima studiarlo. Soprattutto, poi, gli avvocati (non quelli di Separati&Divorzia che applicano la normativa dal ottobre 2014) temono le responsabilità (non soltanto in termini di sanzioni economiche) loro attribuite nella gestione complessiva degli accordi di separazione e divorzio. È un vero peccato, perché diverse e di rilievo sono le ragioni che potrebbero indurre le parti a preferire le nuove strade.
Il divorzio o separazione mediante negoziazione assistita a un’ integrale parificazione degli effetti rispetto agli istituti tradizionali della separazione consensuale e del divorzio congiunto assomma una serie di punti di forza. Il primo e più immediato riguarda le tempistiche necessarie alla formalizzazione dell’iter che porta alla separazione o divorzio. Una volta che l’accordo sia stato raggiunto e depositato alla Procura della Repubblica, quest’ultima è chiamata a un vaglio immediato.
A Milano la Procura ha precisato nelle sue linee guida che il nulla-osta o l’autorizzazione viene di regola e salvo imprevisti concesso entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo di separazione o di divorzio.
Non è un dato indifferente, se rapportato ai tempi necessari nelle separazioni consensuali per la fissazione dell’udienza presidenziale e per la successiva omologazione (che in diversi tribunali rendono necessaria un’attesa anche di parecchi ). A questo riguardo, poi, l’introduzione del c.d. “divorzio breve” è in grado di esplicare una portata non diretta – poiché non incide sulla necessaria scansione tra separazione e divorzio – ma pur sempre indiretta, nella misura in cui può indurre le parti a dialogare alla ricerca di un accordo globale sulla fine del rapporto coniugale.
Ma la vera novità della riforma in questione è rappresentata dalla riduzione della conflittualità e dalla gestione quasi “familiare” della crisi, evitando le asperità che si ricollegano non soltanto al contenzioso in generale, ma anche all’utilizzo di modelli che pur “consensuali” o “congiunti” presuppongono sempre l’intervento di un giudice.
Certo, perché questo si realizzi è necessario che nella gestione della separazione o del divorzio i coniugi ed i legali dialoghino per il reperimento di un accordo che non sia unicamente di facciata, bensì sorretto da serietà di intenzioni e capacità di reciproche rinunce. Ma ove ciò accada, il beneficio per le parti non ha sostanzialmente prezzo.
Separati&Divorzia