Il TAR Lazio, con la sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, dichiara illegittima e annulla la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno, che aveva interpretato l’art. 12 della l. 162/14 nel senso di consentire accordi di separazione, divorzio, o modifica delle condizioni innanzi all’Ufficiale dello stato civile, che includessero assegni periodici di mantenimento.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando errata la posizione assunta al riguardo dal Ministero dell’Interno circa l’interpretazione della norma in esame, che invece ha portata ampia e omnicomprensiva.
La legge comprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, siano beni ben individuati o una somma di denaro, poiché in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento è eseguito.
Esso può avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.
La sentenza conferma, inoltre che la previsione di cui all’art. 12 è conforme alla ratio che consente il ricorso alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di agevolare l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.
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