I coniugi dinanzi all’avvocato sono chiamati a sottoscrivere un accordo mediante il quale si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per definire in via amichevole la separazione. Ho utilizzato l’espressione separazione consensuale negoziale o negoziata proprio per evidenziale che la procedura di negoziazione assistita presuppone la concorde volontà dei coniugi di cooperare per una fruttuosa riuscita dell’accordo di separazione.
Con la negoziazione assistita, i coniugi, sotto la guida e supervisione dell’avvocato, troveranno un accordo su tutte le condizioni della separazione, da qui separazione consensuale negoziale o se preferite negoziata.
Se la negoziazione assistita da esito positivo, l’accordo dovrà essere tradotto per iscritto: l’avvocato infatti procede a raccogliere la volontà delle parti in un atto scritto e sottoscritto dalle parti alla sua presenza con contestuale autentica delle firme.
Sin qui, siamo nel pieno dell’autonomia privata. Mi verrebbe da dire autonomia contrattuale: i coniugi, sotto la guida esperta dei rispettivi legali, avviano una negoziazione tesa alla risoluzione consensuale della separazione. La separazione consensuale negoziale segna quindi l’avvicinamento della sfera dei diritti indisponibili verso l’autonomia dei privati in funzione di un accordo bonario. Nel contempo, il legislatore non dimentica che trattiamo di diritti personalissimi e che richiedono un controllo ulteriore a quello già esperito dagli avvocati negoziatori. La separazione consensuale negoziale si traduce quindi in un procedimento di negoziazione assistita con successivo controllo giudiziario.
Difatti, L’accordo in cui si traduce la separazione consensuale negoziale e che racchiude le condizioni negoziate dai coniugi va trasmesso al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica competente per territorio, nel termine perentorio di dieci giorni se i coniugi hanno figli minori ovvero figli maggiorenni incapaci, portatori di grave handicap o non economicamente autosufficienti, per il necessario nulla osta.
In presenza di figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di grave handicap o non economicamente autosufficienti, il Pubblico Ministero, se ritiene che la separazione consensuale negoziale sia corrispondente all’interesse prioritario degli stessi concede il nulla osta, altrimenti trasmette, entro cinque giorni, l’accordo al Presidente del Tribunale per le determinazioni del caso;
l’avvocato che deve autenticare la stessa convenzione di separazione consensuale negoziale ed, entro dieci giorni dall’autorizzazione del Pubblico Ministero, è tenuto, a pena di severe sanzioni pecuniarie, a trasmetterne copia autentica all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Con la separazione consensuale negoziale, gli effetti della separazione, quale ad esempio il termine di tre anni per il divorzio, decorrono, invece, dalla data certificata dell’accordo di separazione così stipulato dinanzi all’avvocato, restando a tal fine irrilevanti gli incombenti burocratici di trascrizione a carico dell’ufficiale di stato civile.