La casa familiare al coniuge non proprietario e senza figli
Separazione e divorzio, ultime notizie: una recente ordinanza potrebbe rivoluzionare completamente lo strumento del mantenimento.
Sta facendo molto discutere un provvedimento giurisdizionale emanato dal Tribunale di Belluno sul tema del mantenimento in caso di separazione e divorzio. Infatti, l’ordinanza del 10 maggio 2016 ha dato una nuova interpretazione allo strumento del mantenimento che fino ad oggi non è stata condivisa dagli altri giudici. Nel dettaglio, il Tribunale di Belluno ha dato il via libera all’assegnazione dell’ex-casa coniugale al coniuge che pur non essendo proprietario è considerato economicamente più debole.
Nulla di strano in tutto questo, poiché sul tema della separazione e divorzio il giudice ha sempre affidato la casa al coniuge più debole, a condizione però che gli vengano affidati anche i figli ovvero sussistano gli stessi siano maggiorenni ma non economicamente indipendenti e convivono con il nominato coniuge. Il problema è proprio questo; infatti nella fattispecie su cui si è espresso il Tribunale di Belluno, la coppia separata non aveva figli.
Ad oggi, l’interpretazione condivisa dalla giurisprudenza, compresa la Corte di Cassazione, è quella per cui in caso di separazione un giudice può consentire ad uno dei coniugi di continuare a vivere nella propria casa anche se questa appartiene all’altro. Tuttavia, chi non è proprietario dell’immobile può continuare a viverci solo nel caso in cui gli vengano affidati i figli.
Quindi, quando non ci sono figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, il giudice non permette al coniuge non proprietario di continuare a vivere nell’ex casa matrimoniale.
Naturalmente il giudice stabilirà comunque un assegno di mantenimento da dare al coniuge più debole, ma non gli assegnerà la casa. Cosa succede quindi all’immobile? I scenari possibili sono due:
- in caso di comunione dei beni, la casa va divisa tra i due ex coniugi e nella maggior parte dei casi viene venduta;
- in caso di regime di separazione dei beni, l’immobile resta al coniuge intestatario.
L’ordinanza del 10 maggio 2016 ribalta completamente questo scenario. Infatti, il giudice, anche in assenza di figli, ha scelto ugualmente di assegnare l’ex casa matrimoniale al coniuge non proprietario.
Questo perché, secondo il giudice, dare la possibilità ad un coniuge di continuare ad abitare nella casa in cui ha convissuto si configura come una misura assistenziale in linea con quanto previsto dal codice civile in tema di mantenimento nella separazione o divorzio. Per il Tribunale di Belluno, l’assegnazione della casa matrimoniale si può aggiungere al normale assegno di mantenimento, affinché il coniuge non proprietario possa trarne il necessario sostegno per sopravvivere.
Al momento comunque questa interpretazione resta minoritaria e non sappiamo se i giudici sceglieranno di uniformasi con la decisione del Tribunale di Belluno o se invece continueranno a non affidare l’immobile nel caso in cui non ci siano minori.
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