Il Tribunale di Mantova ha affermato che la pubblicazione di foto di minori sui social network, da parte di un genitore con l’opposizione dell’altro, è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi perché consente la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, anche sconosciute, che possono avvicinarsi ai bambini con cattive intenzioni.
Secondo il Tribunale detto comportamento integra la violazione della norma sulla tutela dell’immagine ex art. 10 c.c. e le disposizioni in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali (artt. 4,7,8 e 145 d.lgs. n. 196/2003), laddove l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata. Inoltre i Giudici riscontrano la violazione degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York del 1989 ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.
Il Tribunale ha affermato che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per gli stessi in quanto le immagini potrebbero essere viste da un numero indeterminato di persone, anche sconosciute, le quali potrebbero avvicinarsi con cattive intenzioni ai bambini dopo averli riconosciuti nelle foto. Ulteriore pericolo potrebbe sorgere «dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia».
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