A seguito di una separazione o divorzio l’obbligo del coniuge di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa. “Pertanto può considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato”, così l’ha stabilito da ultimo la Corte di Appello di Catania nel 2016.
Non solo ma la Cassazione nel marzo 2017 ha nuovamente confermato il principio per cui una volta raggiunta la capacità lavorativa e, quindi, l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta nessuna reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento statuito a seguito di separazione o di divorzio.
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