Confermata la revoca dell’originario obbligo fissato a carico del genitore in sede di separazione. Decisiva la constatazione che la mancata indipendenza economica della ragazza è addebitabile alla sua condotta di vita.
Trentacinque anni, disoccupata, ma senza problemi di salute e, quindi, in grado di trovarsi un lavoro e raggiungere finalmente l’indipendenza economica. Questo l’identikit della figlia, e legittima perciò è la richiesta del padre finalizzata a vedere revocato l’obbligo di versare all’ex moglie un contributo per il mantenimento della ragazza in precdenza stabilito con la separazione. La figlia, ormai 35enne, non si era mai attivata per la ricerca di una occupazione» e «non era affetta da patologie» tali da «ridurne la capacità lavorativa.
Assolutamente irrilevante il riferimento alle «ottime condizioni economiche» dell’uomo che, secondo quanto sostenuto dall’ex moglie, era «titolare di diversi fabbricati e terreni» ed aveva acquisito «un bene in via ereditaria». Ciò che conta, osservano i giudici, è invece «la complessiva condotta personale tenuta dalla figlia sin dal raggiungimento della maggiore età», ossia «il mancato impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa».
Sepàrati&Divorzia