Divorzio o separazione in Comune

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Divorzio o separazione in Comune

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Negoziazione assistita: i chiarimenti del Ministero dell’Interno su separazione e divorzio

Ecco le nuove indicazioni del Ministero dell’Interno:

Divorzio o separazione in Comune nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi

La disposizione di cui all’art. 12, comma 2,  che esclude il ricorso all’istituto della separazione o divorzio in Comune in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non  autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di separazione o divorzio in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all’ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell’articolo.

Patti di trasferimento patrimoniale nella separazione o divorzio in Comune

Non rientra nel “divieto patti di trasferimento patrimoniale”, la previsione, nell’accordo di separazione o di divorzio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di  un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento o assegno divorzile)

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.

Non può invece costituire oggetto di accordo di separazione o divorzio in Comune la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

Decorrenza del termine entro cui l’avvocato della parte deve trasmettere l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6

Il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

Possibilità che le parti della convenzione di cui all’art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato

La convenzione di negoziazione è conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte preclude l’interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. Occorre però chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati.

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