Ecco le nuove indicazioni del Ministero dell’Interno:
La disposizione di cui all’art. 12, comma 2, che esclude il ricorso all’istituto della separazione o divorzio in Comune in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di separazione o divorzio in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all’ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell’articolo.
Patti di trasferimento patrimoniale nella separazione o divorzio in Comune
Non rientra nel “divieto patti di trasferimento patrimoniale”, la previsione, nell’accordo di separazione o di divorzio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento o assegno divorzile)
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.
Non può invece costituire oggetto di accordo di separazione o divorzio in Comune la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
Decorrenza del termine entro cui l’avvocato della parte deve trasmettere l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6
Il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.
Possibilità che le parti della convenzione di cui all’art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato
La convenzione di negoziazione è conclusa con l’assistenza di almeno un avvocato per parte preclude l’interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. Occorre però chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati.
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