In caso divorzio quando la moglie può ritenersi economicamente autosufficiente?
Come noto, dopo il divorzio, all’ex moglie non spetta più l’assegno di mantenimento se è autonoma e autosufficiente, a prescindere dal tenore di vita di cui ha goduto quando era ancora sposata, salvo che non provi di avere contribuito alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge, rinunciando ad esempio ad offerte di lavoro od a certo tipi in carriera. Secondo il Tribunale di Milano in caso di divorzio è autosufficiente la donna che riesce a procurarsi almeno mille euro al mese. La Cassazione ha però messo in guardia: nessun automatismo nella determinazione dell’indipendenza economica, bisogna valutare le situazioni concrete e reali. Tale parametro va valutato nell’ambito della causa di divorzio con la «necessaria elasticità e la considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sciale». La moglie che divorzia è autosufficiente – e come tale non può accampare pretese economiche – quando ricorrono uno dei seguenti fattori:
- il possesso di redditi di lavoro autonomo o dipendente; così ad esempio, se la moglie ha un contratto part time di 400 euro al mese e il marito guadagna 5mila euro al mese, il giudice del divorzio potrebbe obbligare quest’ultimo a versare alla moglie solo 600 euro al mese e non già – come sarebbe successo con le vecchie regole – qualche migliaio. Infatti in base agli ultimi interventi in materia divorzio la ricchezza non va più “divisa” tra gli ex coniugi e la moglie può dirsi soddisfatta integralmente se ha quel minimo per vivere;
- il possesso di altri redditi di natura mobiliare (ad esempio investimenti o quote societarie) o immobiliari (ad esempio l’affitto di fondi rustici o di appartamenti); così il coniuge che percepisce un canone di affitto da un immobile di sua proprietà, dato in locazione, potrebbe non aver diritto al mantenimento se tale importo gli garantisce l’autosufficienza;
- le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- la disponibilità di una casa di abitazione: così, se il giudice assegna la casa familiare alla donna e il marito viene costretto ad andare via, il mantenimento viene ridotto in proporzione al risparmio di spesa che da tale situazione l’ex moglie ottiene con il divorzio.
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