La riforma del maggio 2015 ha eliminato il requisito del decorso dei tre anni dalla separazione, ovvero prevede quanto di seguito.
1) Separazioni Giudiziali. Si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione che legittima la domanda di divorzio. Non cambia il requisito che la durata della separazione deve essere senza interruzioni.
2) Separazioni consensuali. Si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione che consente la presentazione della domanda di divorzio. Questo termine è riferito anche alle separazioni che si trasformano in consensuali dopo la presentazione di ricorso giudiziale. Non cambia il requisito che la durata della separazione deve essere senza interruzioni.
3) Separazioni in corso. Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi (o da entrambi) se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, o omologata la separazione consensuale, o quando è intervenuta una separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18/12/1970.
4) Separazione dei beni. Viene anticipato anche questo aspetto. La separazione dei bei avviene nel momento in cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati, o dalla data di sottoscrizione della separazione consensuale.
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