In caso di separazione l’art. 337 sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo conto prioritariamente dell’ interesse degli stessi. Per cui l’ assegnazione della casa familiare ad un coniuge separato è subordinata all’ affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. In seguito all’ assegnazione sorge in capo al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento, che legittima l’esclusione dell’altro. Egli dovrà quindi trasferire altrove la propria residenza, immediatamente o entro il termine concesso nel provvedimento di assegnazione.
L’ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è soggetto, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva, con l’ intervento dell’ ufficiale giudiziario. Inoltre, il rifiuto di lasciare la casa coniugale all’altro coniuge può dare luogo a responsabilità penale, sussistendo il reato di mancata esecuzione dolosa dell’ordine del giudice ex art 388 cp. Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 Euro.
Infine, se la permanenza nella casa coniugale è accompagnata da atteggiamenti prevaricatori o da violenza o minaccia si può configurare il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 610 cp.
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