L’instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 16982/18.
Quanto sopra si spiega in quanto la formazione di una famiglia di fattoa seguito della intervenuta separazione si connota quale espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, con la presunzione che in tal caso le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; fattore questo che fa presumere la cessazione dell’obbligo di mantenimento previsto in sede di separazione.
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