accordo di separazione evita la decadenza dalle agevolazioni prima casa

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L’accordo di separazione evita la decadenza dalle agevolazioni prima casa

La Cassazione con sentenza del 13 novembre 2015 n. 23225  sembra prescegliere e voler dare continuità all’orientamento volto a valorizzare il contesto della separazione o divorzio per i trasferimenti immobiliari tra coniugi, di tal che non costituisce “alienazione” la cessione dell’ex casa coniugale, o della quota, da un coniuge all’altro, prima del decorso del quinquennio dall’originario acquisto e non si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa se il cedente non acquista un nuovo immobile da adibire ad abitazione propria entro l’anno, in piena sintonia, peraltro, con quanto indicato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 27/E/2012.

Questo il principio sancito dai Giudici di legittimità in materia di separazione o divorzio dei coniugi:

Il contribuente legalmente separato non decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa”, se il trasferimento dell’abitazione al coniuge, acquistata in regime di separazione dei beni, avviene prima del decorso del quinquennio e nel quadro degli accordi di separazione consensuale omologati dal giudice ordinario, senza provvedere, entro l’anno successivo, al riacquisto di altro immobile come “prima casa”.

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