legge sulla convivenza tra uomo e donna in vigore dal giugno 2016

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legge sulla convivenza tra uomo e donna in vigore dal giugno 2016

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legge sulla convivenza tra uomo e donna in vigore dal giugno 2016 (L.76/2016)

Legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno u.s., sia nella parte relativa alle unioni civili, sia nella parte residua inerente le convivenze di fatto, muove dalle profonde trasformazioni della società civile sollecitate dall’evoluzione dei rapporti affettivi etero e non negli ultimi decenni, accompagnata da mutamenti culturali e sociali che hanno posto in crisi la tradizionale figura istituzionale del matrimonio.

Dalle statistiche Istat è, infatti, rilevabile facilmente come la tendenza a celebrare matrimoni sia in declino (dai 419 mila del 1972 ai 189.765 del 2014) sostituita, invece, dalla diffusione delle unioni libere.

Cosa si intenda per convivenza di fatto, oltre a dircelo la legge stessa all’art.1 comma 36, ovvero “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” lo indica già la giurisprudenza che individua nell’espressione “convivenza more uxorio” la convivenza tra omosessuali o etero sessuali indifferentemente.

Da quanto sopra derivano i requisiti fondamentali della convivenza di fatto regolarmente costituita:

  1. I contraenti debbono essere due persone maggiorenni senza distinzioni di sesso o genere;
  2. Vi deve essere una stabile unione di legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale;
  3. Deve esserci coabitazione e dimora abituale nello stesso Comune;
  4. Tra le parti non vi debbono essere vincoli di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

 

Se non danno adito a dubbi interpretativi i requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4), rimane da comprendere cosa si intenda per stabile convivenza. In base alla migliore dottrina e giurisprudenza la stabile convivenza è data da quella connotata da una coabitazione o convivenza stabili e comunque non transitorie o da rapporti affettivi significativi e duraturi che si possono riconoscere nella significativa comunanza di vita e di affetti, equiparabile al rapporto coniugale: la convivenza deve essere il risultato di una comune scelta di vita, finalizzata a un progetto di vita insieme.

Una particolare attestazione del rapporto di convivenza di fatto è offerta dalla stipula di contratti di convivenza. A tal proposito, con il contratto di convivenza i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune (comma 50 art.1). Già questa esigenza si era manifestata negli anni addietro al fine di disciplinare tutti gli aspetti anche patrimoniali delle convivenze more uxorio, da valere come pianificazione programmatica anche per il futuro; in sostanza una sorta di patti prematrimoniali dei conviventi. Il comma 50 disciplina le modalità di costituzione del contratto di convivenza che prevede la forma scritta a pena di nullità o mediante l’atto pubblico notarile o mediante la stipula di una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, il quale ultimo, dunque, come nella negoziazione assistita, diviene certificatore della conformità del contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico con l’obbligo, previsto al comma 52, di inoltrare copia del contratto entro i successivi dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto è modificabile in qualsiasi momento con le stesse forme e volontà con cui si è formato, ai sensi e come previsto dal comma 51 art.1.

Il contratto di convivenza è nullo, come prevede il comma 57, (trattasi di nullità insanabile e che può essere fatta valere da chiunque) se il soggetto che lo stipula o i soggetti siano già vincolati da un matrimonio, unione civile o contratto di convivenza o la stipulazione avviene in violazione dei requisiti previsti dall’art.36, ovvero maggiore età di entrambi i contraenti, stabilità dei legami affettivi, rapporti di parentela affinità o adozione.

Infine, cause di nullità insanabile sono l’interdizione giudiziale e la stipula in presenza di condanna per il delitto di cui all’art.86 c.c. 6 (omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge). In questi ultimi due casi, gli effetti del contratto rimangono sospesi.

Il contratto può essere risolto, secondo quanto dispone il comma 59 per

  1. a) accordo delle parti nelle stesse forme previste per la sua sottoscrizione;
  2. b) recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o avvocato con notifica dell’atto all’altro contraente. L’esercizio del diritto di recesso deve contenere, a pena di nullità, tuttavia, in caso di abitazione nella disponibilità esclusiva del recedente, il termine non inferiore a 90 giorni concesso all’altro convivente per lasciare l’abitazione medesima;
  3. c) se i contraenti o un contraente e un’altra persona celebrano un matrimonio o costituiscono un’unione civile. Naturalmente questa ipotesi deve essere tenuta distinta dalla celebrazione dell’unione civile o matrimonio quale vincolo precedente dei contraenti e causa di nullità insanabile;
  4. d) morte di uno dei contraenti. In questo caso il contraente superstite o gli eredi devono notificare al professionista che ha redatto il contratto l’estratto dell’atto di morte, il quale professionista provvederà poi ad annotare la risoluzione a margine del contratto e notificare l’atto all’anagrafe dove risiedono i conviventi.

La legge n. 76 non introduce diritti successori nelle convivenze di fatto, come invece disciplinato per le unioni civili, se non la tutela del diritto di abitazione per il convivente superstite a continuare ad abitare la casa di comune residenza nel caso di morte del partner proprietario per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque. Nel caso vi siano eventuali figli minori o disabili, il diritto di abitazione si estende per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli aspetti fiscali. Mentre si assiste a una totale equiparazione delle unioni civili alla famiglia tradizionale anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali, nessuna disposizione in tal senso è prevista per le convivenze di fatto. Invero, è applicato anche alla convivenza di fatto lo strumento del c.d. redditometro, come disciplinato dall’art.38 del D.P.R. 600/1973, per cui laddove venga accertato un maggior reddito in capo a un contribuente si deve tener conto del reddito del convivente e dell’aumentata capacità contributiva generata dalla coppia di fatto

 

Esempio tipico di costituzione di un contratto di convivenza:

Contratto di convivenza

Tra il sig/la signora………… dati della persona fisica)

E

il sig./la signora …………………….

Premesso che

– Le parti intendono disciplinare un rapporto di convivenza ai sensi e per gli effetti della legge sui contratti di convivenza;

– Con la presente scrittura privata, le parti, alla presenza del Notaio Dott………….. (o dell’avvocato……………… intendono attribuirsi diritti e doveri reciproci;

– Che le parti comunicano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente contratto presso il domicilio di…………….Via…………..

Tanto premesso

  1. Le parti si obbligano al rispetto e assistenza reciproci;
  2. Ciascuna parte si obbliga a provvedere alle esigenze dell’altra proporzionalmente al proprio reddito e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo;
  3. Le parti danno atto di aver scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni ai sensi e per gli effetti degli art.177 e ss. c.c.
  4. Il sig./la signora è proprietario/a o conduce in locazione o ha ricevuto in comodato l’immobile sito in………….Via…..che viene destinato a residenza comune della vita familiare e verrà adibito a comune abitazione;

5 5. I beni mobili e gli arredi che costituiscono l’interno dell’abitazione sono di proprietà al 50% di entrambe le parti, con esclusione dei beni personali;

  1. Le parti possiedono i seguenti ulteriori beni mobili in comune:………………………
  2. Le parti danno atto di avere acceso presso l’Istituto di credito…………… conto corrente cointestato n……………
  3. Il presente contratto, nel caso in cui le parti lo volessero potrà essere oggetto di integrazione, modifica solo attraverso analoga scrittura privata redatta per iscritto dalle parti che avrà valore vincolante, a qualunque titolo, per le parti e i loro successori;
  4. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’esecuzione o interpretazione delle clausole di cui alla presente scrittura privata sarà competente l’autorità giudiziaria di………………..

Firma parte 1

Firma parte 2

Per la certificazione dell’autografia delle firme e la conformità dell’accordo Per la certificazione dell’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico Avv…………….

Milano, lì…………………………